giurato

(en: lay judge| de: Gerichtsschöffe| fr: échevin| es: escabino.

“… 2.a. Nel vecchio ordinamento della Corte d’assise, denominazione (oggi sostituita da quella di giudice popolare) dei cittadini, non appartenenti alla categoria dei giudici togati, chiamati a giudicare sulla sussistenza del fatto materiale, sulla colpevolezza dell’imputato, sull’esistenza di circostanze attenuanti o aggravanti. b. Membro di una giuria” [Treccani]; in [liste2020] tradotto in inglese con juryman, traduzione opinabile essendo un giurato con il significato 2.b. del citato [Treccani] una carica temporanea e non un’occupazione.
Non classificato in [esco-08].