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„1.a. Ufficiale dell’esercito imperiale romano incaricato dell’approvvigionamento e della distribuzione dei viveri alle truppe e della registrazione delle operazioni militari; anche, lo scrivano incaricato di raccogliere i discorsi pronunciati nel senato o nelle assemblee politiche. b. Nel medioevo, l’ufficiale deputato a ricevere, registrare e conservare gli atti nei tribunali; cancelliere, notaio degli atti giudiziali, con nomi diversi in singoli luoghi (scrivano in Genova, mastro d’atti in Napoli, ecc.). 2. Professionista, la cui attività consiste in prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d’indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario. Anche, studioso o docente di scienze matematico-attuariali.“ [Treccani]; „Ministro deputato dal giudice, o dal magistrato, a ricevere, registrare, e tener cura degli atti pubblici.“ [fanfani1865, pag. 147], corrisponde quindi al significato 1.b. nel citato [Treccani], inoltre, in atto: “… Atti pubblici si dicono quelle deliberazioni che procedono e si dàn fuori da chi ha autorità di farlo …” [fanfani1865, pag. 145]; in [tgm] „scrivano del senato, scrittore di atti“.
Classificato in [esco-08] con il significato 1.b. in [Treccani] e col significato dato dal [fanfani1865, pag. 147] come cancelliere (3411.3) e con alternativo anche segretario giudiziario; con il significato 2. in [Treccani] tra i matematici, attuari e statistici (2120).